"Mio fratello è andato in vacanza in trentino (nome Hotel) assieme a degli amici e alla sua famiglia dove, il giorno successivo al loro arrivo, suo figlio di 5 anni (mio nipote) si è preso la varicella. Il giorno successivo l'albergatore ha chiesto loro se potevano lasciare l'albergo (senza restituire loro i soldi della caparra e chiedendo come da accordi che però gli altri restassero a concludere la vacanza). Loro han cercato di restare considerando che la varicella è una malattia (confermato dall'ospedale dove erano andati a far vedere il bimbo) "veloce", e tenendo il bimbo in camera. Peccato che il terzo giorno hanno smesso di fare la camera ed il quarto di servire loro da mangiare. Ora mio fratello ha deciso di tornare a casa, ma mi chiedo: è giusto un comportamento simile? Si possono chiedere dei danni...?"
Il comportamento dell'albergatore é stato assolutamente corretto, perché ha l'obbligo di evitare un'epidemia di varicella nell'albergo, poiché trasmettendosi per via aerea è una malattia contagiosa. Se non avesse agito così sarebbe potuto essere incolpato di negligenza da parte di altri clienti e incorrere in sanzioni.
Bisogna capire che sotto gli aspetti sanitari e legali, la struttura alberghiera é paragonabile ad una scuola e che una malattia contagiosa é una malattia contagiosa. Se in una classe delle elementari vi fosse un bambino con la varicella le maestre non possono accoglierlo nella struttura e la stessa cosa vale per gli alberghi!
La legge lo obbliga a provvedere all'allontanamento della persona che ha una malattia contagiosa.
"Esiste un documento, tuttora in vigore, che tratta l'argomento in parte:
Testo Unico Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 con varianti previste dal D.P.R. n. 630 del 28 giugno 1955 (originariamente REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1102)
art.9. "Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo di infermi che, in base agli accertamenti di cui al 1° comma del successivo art. 15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento. (...)"
art.15 "A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio locale di igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa. I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie (...)"
Non sembrano esistere documenti più recenti in materia.
Detto questo, credo che esista comunque da parte dell'albergatore un comportamento scorretto e anche moralmente discutibile, in quanto avrebbe dovuto chiamare l'ufficiale sanitario e segnalare la cosa chiedendo il da farsi"
Bisogna capire che sotto gli aspetti sanitari e legali, la struttura alberghiera é paragonabile ad una scuola e che una malattia contagiosa é una malattia contagiosa. Se in una classe delle elementari vi fosse un bambino con la varicella le maestre non possono accoglierlo nella struttura e la stessa cosa vale per gli alberghi!
La legge lo obbliga a provvedere all'allontanamento della persona che ha una malattia contagiosa.
"Esiste un documento, tuttora in vigore, che tratta l'argomento in parte:
Testo Unico Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 con varianti previste dal D.P.R. n. 630 del 28 giugno 1955 (originariamente REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1102)
art.9. "Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo di infermi che, in base agli accertamenti di cui al 1° comma del successivo art. 15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento. (...)"
art.15 "A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio locale di igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa. I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie (...)"
Non sembrano esistere documenti più recenti in materia.
Detto questo, credo che esista comunque da parte dell'albergatore un comportamento scorretto e anche moralmente discutibile, in quanto avrebbe dovuto chiamare l'ufficiale sanitario e segnalare la cosa chiedendo il da farsi"
Le cose si complicano se ad essere ammalato é un minore: l'albergatore dovrebbe denunciare un minore per sospetto di malattia contagiosa senza il consenso dei genitori?
Un'azione del genere potrebbe procurare all'albergatore più problemi del dovuto. L'unico riferimento legale alla situazione risale al 1925 ed obbliga l'albergatore ad informare l'ufficiale sanitario, ma data la minor età del soggetto e la necessità del consenso da parte del tutore legale ci si ritrova in un caso abbastanza particolare...
L'albergatore non ha strumenti per allontanare forzatamente la famiglia dall'Hotel ed il fatto che in camera sia alloggiato un minorenne renderebbe la cosa ancora più difficile.
Anche obbligare il personale ad entrare in una stanza in cui vi é una persona con una malattia contagiosa potrebbe dar adito a problemi per l'albergatore.
La partenza anticipata per malattia, avvenendo per cause indipendenti dall'albergo, fa si che l'albergatore possa trattenere tutta la caparra versata e chiedere il pagamento di tutto l'importo previsto per il periodo ed i servizi prenotati, pasti esclusi.
Allo stesso modo l'eventuale partenza "per solidarietà" di parenti ed amici dell'ammalato non é legalmente giustificata (non siete ammalati, per cui non sono obbligati ad andarsene) e l'albergatore può chiedere il pagamento di tutto l'importo previsto per il periodo prenotato, pasti esclusi.
In sostanza, vista l'assenza di leggi DETTAGLIATE (in ambito alberghiero non é difficile trovare al tempo stesso aspetti iper-regolamentati ed aspetti non regolamentati affatto) l'unica cosa da fare in queste situazioni (minorenne con malattia contagiosa alloggiato con genitore/tutore legale) é farsi rilasciare un certificato medico, lasciare l'albergo pagando per l'intero periodo prenotato e poi chiedere rimborso alla propria assicurazione.
L'albergatore in questi casi (minorenne con malattia contagiosa alloggiato con genitore/tutore legale che rifiuta di allontanarlo) non può far altro che vietare l'accesso della persona ammalata nelle sale comuni ed impedire al personale di entrare nella sua camera, aspettando il giorno della partenza, o chiamare le forze dell'ordine.
Chi lavora all'ospedale non conosce la legislazione alberghiera, così come chi lavora in albergo ha ricevuto un'istruzione sanitaria perlopiù circoscritta al solo primo soccorso.
Anche in questo caso la (quasi) assenza di normative chiare rende difficoltoso all'albergatore agire, rendendo ogni azione una potenziale fonte di guai.
In questi casi l'unica cosa da fare é lasciare l'albergo e farsi rimborsare dall'assicurazione
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